Art. 4.
Importazioni   via   gasdotto  di  durata  inferiore  ad  un  anno  e
                            importazioni

  1.  L'art.  8  del  decreto del Ministro delle attivita' produttive
27 marzo 2001 viene sostituito come segue:
  «1. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un
anno,  non  aventi  carattere  di  sistematicita',  rispetto a quanto
stabilito negli articoli precedenti, valgono le seguenti deroghe:
    a) il   termine   per   la   presentazione   della   domanda   di
autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, e' ridotto a un mese prima
dell'inizio dell'importazione. L'autorizzazione si intende rilasciata
qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
non  esprima  il  proprio diniego entro quindici giorni dalla data di
ricevimento della domanda stessa.
    b) non  sono richieste le garanzie finanziarie di cui all'art. 3,
comma 2, per importazioni di durata non superiore a sei mesi;
    c) non e' richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1;
    d) non  e' richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 3,
e gli elementi di cui al comma 4 dello stesso articolo, limitatamente
a quanto riguarda i contratti di trasporto;
    e) l'importatore  e'  tenuto a quanto previsto dall'art. 6, comma
1,  limitatamente  al  gas  importato in periodi diversi da quello di
punta stagionale;
    f) nel  caso  la  durata  totale  delle  importazioni  non superi
quattro  mesi nell'arco di un anno, non e' richiesta la presentazione
del piano di investimenti di cui all'art. 7.
  2.  Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un
anno,  aventi  carattere di sistematicita', valgono le deroghe di cui
al precedete comma 1, e inoltre:
    g) puo'  essere  richiesta  una autorizzazione complessiva per un
periodo  massimo  di  cinque  anni, indicando i volumi massimi di gas
naturale che si intende importare in ogni anno;
    h) il  soggetto  importatore  e' tenuto a comunicare al Ministero
delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data di inizio
di ogni singola importazione, gli elementi rilevanti relativi a detta
importazione  e  specificatamente  i  volumi  di  gas  che si intende
importare,  il  Paese  in  cui  il  gas  e'  prodotto,  il periodo di
importazione,  il terminale di importazione, l'eventuale richiesta di
servizi di stoccaggio strategico.».
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e
della geotermia ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.
    Roma, 23 marzo 2005
                                                 Il Ministro: Marzano