Art. 3.
  La  stazione  sperimentale  per  le  industrie  delle essenze e dei
derivati  degli  agrumi  dovra'  assicurare,  coerentemente  con  gli
obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato
risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle
confezioni  con  le  quali viene commercializzata la denominazione di
origine  protetta  «Bergamotto  di Reggio Calabria», venga apposta la
dicitura:   «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».