Art. 3.
  L'organismo  autorizzato  Bioagricoop  S.c.r.l.  dovra' assicurare,
coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il
prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo
disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene
commercializzata  la  denominazione  «Collina  di  Brindisi» riferita
all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito
dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art.
10 del regolamento (CEE) 2081/92».