(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                               STATUTO
   SCUOLA IMT (ISTITUZIONI, MERCATI, TECNOLOGIE) ALTI STUDI LUCCA

                              Titolo I
              CARATTERISTICHE E FINALITA' DELLA SCUOLA

                               Art. 1.
                 Carattere e finalita' della Scuola
    1.  La  Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi,
con  sede  a  Lucca,  di  seguito  denominata  Scuola, e' istituto di
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale  inserito  nel  sistema  universitario  italiano,  dotato di
personalita'    giuridica   e   autonomia   didattica,   scientifica,
organizzativa e gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa
e contabile.
    2.   La   Scuola   opera   sui   temi  dell'innovazione  sociale,
istituzionale,   economica   e   tecnologica,  realizzando  la  piena
integrazione tra ricerca e insegnamento.
    3.  La  Scuola  promuove  la realizzazione delle condizioni e dei
servizi  che rendono effettivo il diritto allo studio, all'interno di
un assetto meritocratico.
    4.  La  Scuola  adotta  un  modello  di  gestione  incentrato su:
direzione  per  obiettivi,  valutazione  dei  risultati, applicazione
diffusa del principio di responsabilita'.
    5.  La Scuola svolge la propria attivita' didattica e scientifica
assumendo  e  realizzando  iniziative  autonome e promuovendo stabili
collaborazioni  con  Universita' italiane e straniere, in particolare
con  quelle  che partecipano al Consorzio Interuniversitario di Studi
Avanzati  di  Roma  (nel  prosieguo CISA) e con l'Universita' di Pisa
sulla base dell'apposita convenzione sottoscritta.
                               Art. 2.
        'Carattere nazionale e internazionale delle attivita'
    1.  La Scuola promuove la cooperazione nazionale e internazionale
negli   studi   e   nella  ricerca,  tenendo  conto  degli  indirizzi
ministeriali  e  favorendo  la partecipazione di docenti ed allievi a
progetti e gruppi di ricerca internazionali.
    2. A tale fine, la Scuola:
      a) favorisce la mobilita' di allievi, ricercatori e docenti;
      b) attrae  allievi  e  giovani  docenti  dall'estero, adottando
procedure di selezione aperte a livello internazionale;
      c) assicura  la  possibilita'  per  gli  allievi  di  fruire di
periodi di apprendimento e studio presso universita';
      d) si  avvale,  nei percorsi formativi, anche del contributo di
studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;
      e) sottopone  le  proprie  attivita'  a processi di valutazione
costanti,  secondo  i  piu'  accreditati  standard,  avvalendosi  del
contributo  di  esperti ed esponenti della cultura riconosciuti dalla
comunita' scientifica;
      f) progetta  percorsi  formativi  nel  costante  confronto  con
analoghe esperienze internazionali;
      g) promuove  la diffusione e valorizzazione dei risultati della
ricerca e il trasferimento tecnologico.
                               Art. 3.
                    Attivita' formative e titoli
    1.  Per  il  perseguimento  delle  proprie  finalita',  la Scuola
promuove  l'istituzione  di  corsi  di dottorato e di alta formazione
post-dottorale.
    2.  I  titoli conseguiti al termine dei corsi di studio di cui al
comma 1 sono rilasciati dalla Scuola.
                               Art. 4.
                               Ricerca
    1.  La  ricerca,  parte  integrante  dell'attivita' della Scuola,
costituisce dovere specifico per docenti e allievi.
    2.  I  risultati  della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di
proprieta' intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.
                              Titolo II
                         ORGANI DELLA SCUOLA
                               Art. 5.
                               Organi
    Sono organi della Scuola:
      a) il consiglio direttivo;
      b) il presidente del consiglio direttivo;
      c) il consiglio dei docenti;
      d) il direttore;
      e) il direttore amministrativo;
      f) il comitato di indirizzo;
      g) lo Scientific Advisory Board;
      h) il nucleo di valutazione;
      i) il collegio dei revisori dei conti.
                               Art. 6.
                         Consiglio direttivo
    1. Il consiglio direttivo e' composto da:
      a) il presidente;
      b) il direttore;
      c) tre rappresentanti del CISA e uno dell'Universita' di Pisa;
      d) un rappresentante del MIUR;
      e) tre  rappresentanti  dei  docenti,  eletti secondo modalita'
definite con apposito regolamento elettorale.
    2.  Possono  essere chiamati a fare parte del consiglio direttivo
rappresentanti,  in  numero non superiore a sette, di enti pubblici e
privati,  i  quali  si  siano  impegnati  o si impegnino, mediante la
stipula  di  apposite convenzioni, al finanziamento della Scuola o al
conferimento  di  beni mobili e immobili per una durata predefinita e
d'importo determinato dal Consiglio direttivo stesso.
    3. Il consiglio direttivo:
      a) approva  la  programmazione  triennale  e  la pianificazione
annuale  delle  correlate  attivita',  ivi compreso il fabbisogno del
personale  docente  e  tecnico-amministrativo,  nonche' l'allocazione
delle risorse alle strutture didattiche e scientifiche della Scuola;
      b) verifica   la   rispondenza  dei  risultati  della  gestione
amministrativa alle direttive generali impartite;
      c) delibera  sul bilancio preventivo, le relative variazioni, e
il consuntivo;
      d) delibera  sui  regolamenti  generali; approva il regolamento
didattico e i regolamenti di funzionamento delle strutture;
      e) nomina il direttore;
      f) nomina il direttore amministrativo;
      g) nomina  il  nucleo di valutazione e il collegio dei revisori
dei conti;
      h) delibera   sui   regolamenti   e   i   bandi   di  carattere
didattico-scientifico;
      i) approva  l'istituzione  e la soppressione di corsi di studio
di cui all'art. 3 e provvede alla nomina dei relativi coordinatori;
      j) approva   la  costituzione  e  la  soppressione  di  aree  e
laboratori  di  ricerca dotati di autonomia gestionale e finanziaria,
definendo le relative linee di responsabilita';
      k) delibera  sulla  struttura  organizzativa  (uffici e servizi
centrali)  e  definisce  la  pianta  organica del personale tecnico e
amministrativo;
      l) delibera   sui   contratti   di  propria  competenza,  sulla
partecipazione  a centri e consorzi e sulle proposte di convenzioni a
titolo oneroso;
      m) delibera   sulla   eventuale   retribuzione  aggiuntiva  del
personale docente e sul trattamento economico del personale tecnico e
amministrativo;
      n) determina   le  indennita'  di  funzione  da  attribuire  ai
componenti gli organi previsti dal presente statuto;
      o) delibera  a  maggioranza assoluta degli aventi diritto sulle
proposte  di  modifica  dello statuto, acquisito il parere favorevole
del consiglio dei docenti;
      p) esercita,  nell'ambito dell'autonomia della Scuola, tutte le
altre  attribuzioni  che gli sono demandate dal presente statuto, dai
regolamenti  nonche'  dalle  norme generali e speciali concernenti le
Universita'.
                               Art. 7.
                 Presidente del consiglio direttivo
    1.   Il   presidente   e'   nominato   dal  consiglio  direttivo,
eventualmente  anche al di fuori dell'ambito del consiglio scegliendo
persona di riconosciuta qualificazione scientifico-accademica anche a
livello  internazionale,  con  delibera  a  maggioranza  assoluta dei
componenti, dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato.
    2. Il presidente:
      a) ha la rappresentanza legale;
      b) convoca e presiede il consiglio direttivo;
      c) emana   i   regolamenti  e  i  bandi  di  carattere  tecnico
amministrativo;
      d) adotta i provvedimenti di necessita' e urgenza di competenza
del  consiglio  direttivo  riferendone,  per la ratifica, nella prima
adunanza successiva;
      e) svolge  ogni  altra  attribuzione  demandatagli dalla legge,
dallo statuto e da altri regolamenti.
                               Art. 8.
                        Consiglio dei docenti
    1.  Il  consiglio  dei docenti e' presieduto dal direttore che lo
convoca d'iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi diritto.
    2.  Il  consiglio  dei  docenti  e'  validamente  costituito  con
l'intervento  della  maggioranza  dei  componenti  e  delibera, salvo
diversa disposizione, a maggioranza assoluta dei presenti.
    3.   Il   consiglio   dei  docenti  e'  composto  dai  professori
universitari di ruolo di prima e seconda fascia della Scuola.
    4.  Possono  essere  chiamati  a  fare  parte  del  consiglio dei
docenti,   con  modalita'  stabilite  da  apposito  regolamento,  una
rappresentanza  dei docenti incaricati dello svolgimento di attivita'
didattiche, scientifiche e di ricerca della Scuola.
    5. Il consiglio dei docenti:
      a) sottopone   all'approvazione   del  consiglio  direttivo  la
programmazione  triennale  e la pianificazione annuale dell'attivita'
della Scuola;
      b) avvia  le  procedure  di  reclutamento  e  di  mobilita' dei
professori  universitari  e  delibera  in  ordine alle chiamate degli
stessi;
      c) provvede  alla  designazione  dei  coordinatori dei corsi di
studio cui all'art. 3;
      d) delibera  sugli  incarichi  di  insegnamento  nelle  ipotesi
previste dai regolamenti generali;
      e) sottopone   all'approvazione   del  consiglio  direttivo  la
costituzione e la soppressione di corsi di studio di cui all'art. 3;
      f) sottopone   all'approvazione   del  consiglio  direttivo  la
costituzione e la soppressione di aree e laboratori di ricerca dotati
di propria autonomia gestionale e finanziaria;
      g) esprime parere, a maggioranza assoluta degli aventi diritto,
sulle proposte di modifica dello statuto.
                               Art. 9.
                              Direttore
    1.  Il  direttore  e' designato, mediante elezione, dal consiglio
dei  docenti  ed e' nominato dal consiglio direttivo tra i professori
di  ruolo  di prima fascia della Scuola con regime di impegno a tempo
pieno.
    2.  Il  direttore  dura  in  carica  un quadriennio e puo' essere
confermato.
    3.  In caso di cessazione anticipata del mandato si procede entro
due  mesi  a  nuove elezioni. In tal caso, la durata del mandato deve
intendersi  per  il completamento dell'anno accademico in corso e per
l'intero quadriennio successivo.
    4.  Nel  periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la
proclamazione  del direttore le relative funzioni sono esercitate dal
professore  di  prima  fascia, membro del consiglio dei docenti, piu'
anziano nel ruolo.
    5. Il direttore:
      a) conferisce,   i   titoli   rilasciati  dalla  Scuola,  anche
congiuntamente ad altre Universita';
      b) emana    i    regolamenti    e    i   bandi   di   carattere
didattico-scientifico;
      c) convoca  e  presiede  il  consiglio  dei  docenti,  fissando
l'ordine del giorno;
      d) stipula  le  convenzioni  e  i contratti attribuiti alla sua
competenza    dal   regolamento   di   amministrazione,   finanza   e
contabilita';
      e) assicura   l'osservanza  delle  norme  che  disciplinano  le
funzioni  e  i  compiti dei docenti e del personale di ricerca di cui
alla legge 4 novembre 2005, n. 230;
      f) predispone   le   linee  fondamentali  della  programmazione
triennale e la pianificazione annuale delle attivita' della Scuola;
      g) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita'
della Scuola attraverso gli strumenti piu' idonei;
      h) cura,  nell'ambito  delle  proprie  competenze, l'esecuzione
delle deliberazioni assunte dal consiglio dei docenti e dal consiglio
direttivo;
      i) cura  le  relazioni con organismi rappresentativi, nazionali
od  esteri,  nonche'  con  enti,  pubblici  o  privati,  che  possano
sostenere  le  attivita'  dell'Istituto  e  potenziare la sua offerta
formativa;
      j) svolge  ogni  altra  attribuzione  demandatagli dalla legge,
dallo statuto e da altri regolamenti.
    6.  Il direttore puo' nominare, uno o piu' vicedirettori, sentito
il  parere del consiglio dei docenti, tra i docenti della Scuola, con
regime di impegno a tempo pieno.
    7.  E'  facolta'  del  direttore, sentito il consiglio direttivo,
nominare  comitati, composti da professori o studiosi di riconosciuto
prestigio   anche  non  appartenenti  ad  organi  della  Scuola,  per
collaborazioni connesse all'attivita' scientifica.
                              Art. 10.
                      Direttore amministrativo
    1.   Il   direttore  amministrativo  e'  nominato  dal  consiglio
direttivo, dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato.
    2.  Il  direttore  amministrativo  e' responsabile della gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa.
    3. Il direttore amministrativo:
      a) cura   l'attuazione   delle   deliberazioni   del  consiglio
direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;
      b) e'  responsabile  del  buon  andamento  degli  uffici  e dei
servizi della Scuola ed esplica un'attivita' di indirizzo, gestione e
controllo del personale tecnico e amministrativo;
      c) propone  al  consiglio  direttivo  l'organizzazione  interna
dell'amministrazione  della  Scuola  e  la  dotazione  del  personale
tecnico e amministrativo;
      d) assicura   l'osservanza  delle  norme  relative  allo  stato
giuridico ed al trattamento economico dei professori, dei ricercatori
e dei dirigenti;
      e) esercita  tutte  le  altre  funzioni che gli sono attribuite
dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola.
    4. Il direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento,
e' sostituito da un dirigente nominato dal consiglio direttivo.
                              Art. 11.
                        Comitato di indirizzo
    1.  Il  comitato  di  indirizzo  e'  composto  dai  rettori delle
Universita'  consorziate  che  partecipano  al  CISA  e  dal  rettore
dell'Universita' di Pisa.
    2.  Il  comitato  di indirizzo e' organo consultivo e propositivo
per  le  linee  generali  di  attivita'  didattica  e di ricerca, con
particolare riferimento all'attivazione di nuovi corsi di studio.
    3.  Il  comitato  di  indirizzo  si  riunisce  almeno  una  volta
all'anno.
                              Art. 12.
                      Scientific Advisory Board
    1.   Lo  Scientific  Advisory  Board  e'  organo  consultivo  per
l'attivita' didattica e di ricerca, che opera secondo il principio di
peer review.
    2.  Lo  Scientific  Advisory  Board  e' composto da cinque membri
designati  dal  consiglio  direttivo  tra  esponenti  della comunita'
scientifica  internazionale  di  elevata  reputazione scientifica nei
settori di attivita' della Scuola.
    3.  Lo Scientific Advisory Board si riunisce una volta all'anno e
predispone   una   relazione   sull'attivita'  di  ricerca  svolta  e
sull'organizzazione e la qualita' dell'attivita' didattica.
                              Art. 13.
                        Nucleo di valutazione
    1.  Il  nucleo di valutazione e' composto da cinque membri di cui
almeno   tre  nominati  tra  studiosi  ed  esperti  nel  campo  della
valutazione  anche  in  ambito non accademico e di cui almeno due non
facenti parte dell'organico della Scuola.
    2. I componenti del nucleo ed il suo presidente sono nominati dal
consiglio   direttivo   e   rimangono   in   carica  per  il  periodo
corrispondente  al  mandato  del  consiglio.  I componenti del nucleo
possono   essere   riconfermati   per   non   piu'   di   una   volta
consecutivamente.
    3.   L'incarico  di  componente  del  nucleo  di  valutazione  e'
incompatibile con la carica di presidente del consiglio direttivo, di
membro   del   consiglio  direttivo,  di  direttore  e  di  direttore
amministrativo.
    4.  Il  nucleo  di  valutazione valuta l'andamento della gestione
della  Scuola  e  il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne
riferisce al consiglio direttivo e al consiglio dei docenti.
    5. In particolare il nucleo:
      a) valuta   il   grado   di   conseguimento   degli   obiettivi
programmatici   della   Scuola,   con  particolare  riferimento  alla
programmazione triennale;
      b) valuta  il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita'
ed  il  perseguimento della qualita' della ricerca e della didattica,
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa;
      c) valuta  l'imparzialita',  la  trasparenza  e l'efficacia dei
meccanismi di valutazione della qualita';
      d) effettua  ogni  altra  indagine  valutativa  affidatagli dal
consiglio direttivo.
    6.  Il  nucleo  esercita  ogni  altro  compito  affidatogli dalla
normativa vigente.
    7. Al nucleo vengono assicurati:
      a) l'autonomia operativa;
      b) le risorse necessarie allo svolgimento dell'attivita';
      c) il   diritto   di  accesso  ai  dati  ed  alle  informazioni
necessarie,  nonche'  la  pubblicita'  e la diffusione degli atti nel
rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
                              Art. 14.
                        Collegio dei revisori
    1.  La  revisione della gestione amministrativa e contabile della
Scuola  e' effettuata da un collegio dei revisori dei conti, composto
da  tre  membri  effettivi  e  due  supplenti,  dotati  di specifiche
competenze   e  professionalita'.  I  componenti  del  collegio  sono
nominati dal consiglio direttivo.
    2.   Due   componenti  effettivi  sono  scelti  tra  i  dirigenti
rispettivamente   afferenti   ai  ruoli  del  MIUR  e  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  iscritti nel registro dei revisori
contabili.
    3.  I  membri  del  collegio  durano in carica quattro anni e non
possono  essere  riconfermati  consecutivamente  piu' di una volta. I
revisori  restano  in  carica  fino  al  30  giugno  del  quarto anno
successivo a quello di nomina.
    4.  Il  collegio  provvede  al riscontro degli atti di gestione e
accerta  la  regolare  tenuta  dei libri e delle scritture contabili,
anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; esamina il bilancio di
previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, a tal fine
redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa.
    5.  Le norme per il funzionamento del collegio sono stabilite nel
regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.
                              Art. 15.
     Disposizioni generali sulla funzionalita' organi collegiali
    1.   Fatte   salve  disposizioni  legislative  o  statutarie  che
dispongano  diversamente,  il  funzionamento  degli organi collegiali
della Scuola deve conformarsi ai seguenti principi:
      a) tutti  i  mandati decorrono dall'inizio dell'anno accademico
della Scuola, salvo quello di componente del consiglio direttivo;
      b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo
collegiale   non  impedisce  la  costituzione  del  collegio  la  cui
composizione,  fino  al  verificarsi  della  designazione  o elezione
mancante,  corrisponde  a  tutti  gli  effetti al numero di membri di
diritto  o  eletti  all'atto  della costituzione dell'organo; in ogni
caso  l'organo  collegiale  non e' costituito se almeno due terzi dei
suoi  componenti  elettivi non sono designati. Il consiglio direttivo
e'  regolarmente  costituito  con  la  nomina di almeno due terzi dei
componenti di cui all'art. 6, primo comma;
      c)  il  procedimento  di  rinnovo deve essere completato almeno
trenta  giorni  prima  della scadenza dell'organo; scaduto il periodo
del mandato, l'organo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni
in   regime   di   proroga,   limitatamente   agli   atti  urgenti  e
indifferibili,  per  un  periodo  di  qurantacinque giorni; decorsi i
termini di proroga, gli organi decadono;
      d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo
l'accettazione  del  competente  organo;  da  tale data ai fini della
validita'  delle  adunanze  trova  applicazione  quanto previsto alla
lettera c);
      e) in  caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza
il  collegio  e'  presieduto  dal  vice  se  nominato;  qualora anche
quest'ultimo  sia impedito e non sia diversamente stabilito, esercita
le funzioni il professore piu' anziano nel ruolo;
      f) l'ordine  del  giorno  e'  stabilito  dal  presidente  ed e'
indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere
con   maggioranze  qualificate  deve  essere  espressamente  indicata
nell'ordine  del  giorno;  la  richiesta di inserire uno o piu' punti
all'ordine  del  giorno  e'  accolta  se approvata dai componenti del
collegio presenti nella seduta;
      g) le  sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti;  le  deliberazioni  sono valide con il voto favorevole di
almeno  la  maggioranza  dei  partecipanti alla votazione; in caso di
parita' di voti prevale il voto del presidente;
      h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;
      i) alle  sedute  degli  organi  collegiali partecipano solo gli
aventi diritto;
      j) le  sedute,  esclusi  tuttavia i punti all'ordine del giorno
riguardanti  persone,  possono  essere  pubbliche  solo per decisione
della presidenza o della maggioranza dei presenti.
    2.  Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi
collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.
                              Art. 16.
   Modalita' di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali
    1.  Tutte  le riunioni di organi collegiali dell'Istituto possono
avere luogo attraverso strumenti di comunicazione telematica, secondo
la  scelta  di colui che ne assume la presidenza. In tal caso occorre
che sia fornita previamente la documentazione rilevante e che i mezzi
utilizzati  consentano  una  integrale  discussione  tra i membri del
collegio stesso.
                             Titolo III
                   PERSONALE, PATRIMONIO E FINANZA
                              Art. 17.
                              Personale
    1.  L'Istituto,  con  delibera del consiglio direttivo, fissa gli
organici dei professori, dei dirigenti e del personale amministrativo
e tecnico.
    2.  Per  il  perseguimento  dei propri fini, l'Istituto si avvale
inoltre  di  professori  a contratto, italiani e stranieri secondo le
disposizioni   della   vigente  normativa  in  materia,  nonche'  del
personale di ricerca di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230.
                              Art. 18.
                        Esercizio finanziario
    1.   L'attivita'  amministrativa  e  contabile  della  Scuola  e'
riferita all'anno solare.
    2.  Entro tale termine il consiglio direttivo approva il bilancio
di   previsione  ed  entro  il  30 aprile  successivo  il  rendiconto
economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso.
    3. Contenuto, struttura e modalita' di formazione ed approvazione
del  bilancio  di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati
dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
                              Art. 19.
                 Fonti di finanziamento - Patrimonio
    1. Le entrate della Scuola sono costituite da:
      a) trasferimenti dello Stato;
      b) contributi   di  soggetti  pubblici  e  privati  e  proventi
derivanti da contratti e convenzioni;
      c) altre  forme  di finanziamento, quali proventi di attivita',
rendite,  frutti  e  alienazioni  di patrimonio, atti di liberalita',
rette.
    2.  La  Scuola,  per  le sue attivita' istituzionali, si avvale e
cura la conservazione:
      a) dei  beni  immobili  concessi  in uso dallo Stato o da altri
enti pubblici e di quelli di sua proprieta';
      b) delle  attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche,
del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o
a sua disposizione se le convenzioni d'uso lo prevedono.
                              Art. 20.
   Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
    1.   Il  Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita',  in  conformita'  alle  disposizioni sulla contabilita'
delle  universita',  disciplina,  ai  sensi dell'art. 7 della legge 9
maggio   1989,  n.  168,  i  criteri  della  gestione  finanziaria  e
contabile,   le  relative  procedure  amministrative  e  le  connesse
responsabilita',   nonche'   le   forme   di   controllo   interno  e
l'amministrazione del patrimonio.
    2.   Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita',   approvato  dal  consiglio  direttivo,  a  maggioranza
assoluta  dei  componenti,  e'  emanato  con  decreto  del Direttore,
espletate  le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa
vigente.
                              Titolo IV
                            NORME FINALI
                              Art. 21.
                             Regolamenti
    1.  I  regolamenti  previsti  dalla  legge  o  dallo statuto sono
emanati  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto
stesso.
                              Art. 22.
                          Entrata in vigore
    1.  Lo  statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    2.  Le  modifiche  dello  statuto  entrano  in  vigore all'inizio
dell'anno  accademico  successivo  alla  data  di pubblicazione delle
stesse  nella  Gazzetta  Ufficiale,  fatte salve diverse disposizioni
deliberate dal consiglio direttivo.
                              Titolo V
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
                              Art. 23.
                        Consiglio provvisorio
    A  seguito  dell'approvazione  del  presente statuto da parte del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e'
costituito  il  consiglio  provvisorio,  presieduto dal direttore del
CISA  e  composto  dal  direttore della Scuola in carica, nonche' dal
rettore  dell'Universita'  di Pisa o un suo delegato e da due docenti
universitari eletti dallo stesso CISA.
    Il consiglio provvisorio svolge altresi' le funzioni previste per
il consiglio dei docenti dal presente statuto.
    Il  consiglio  direttivo  e consiglio dei docenti sono costituiti
non  appena  venga  raggiunta  una  composizione non inferiore ai due
terzi  di  quella indicata, rispettivamente, dagli articoli 6 e 8 del
presente statuto nonche' dai relativi regolamenti.