IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 del nuovo codice della strada che
stabiliscono  la  competenza  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  a  decretare,  di concerto con il Ministro delle politiche
agricole  e  forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonche'
in   materia   di   emissioni  inquinanti,  delle  macchine  agricole
ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 novembre  2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa
all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi
e  delle  macchine  intercambiabili  trainate,  nonche'  dei sistemi,
componenti  ed  entita'  tecniche di tali veicoli ed alla abrogazione
della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
2 maggio  2001,  di recepimento della direttiva 2000/25/CE relativa a
misure   contro  l'emissione  di  inquinanti  gassosi  e  particolato
inquinante   prodotti  dai  motori  destinati  alla  propulsione  dei
trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva
74/150/CEE,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
20 dicembre  1999, di attuazione della direttiva 97/68/CE concernente
i  provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi
e  particolato  inquinante  prodotti dai motori a combustione interna
destinati   all'installazione   su   macchine  mobili  non  stradali,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32
del 9 febbraio 2000;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
15 settembre  2004,  di  recepimento  della  direttiva 2002/88/CE che
modifica   la  direttiva  97/68/CE  concernente  i  provvedimenti  da
adottare  contro  l'emissione  di  inquinanti  gassosi  e particolato
inquinante  prodotti  dai  motori  a  combustione  interna  destinati
all'installazione  su  macchine  mobili  non stradali, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 87 del 15 aprile
2005;
  Vista  la  direttiva  2005/13/CE  della Commissione del 21 febbraio
2005  recante modificazione della direttiva 2000/25/CE sull'emissione
di  inquinati  gassosi  e  particolato inquinante prodotti dai motori
destinati  alla  propulsione  dei  trattori  agricoli  o  forestali e
modificazione    dell'allegato    I    della   direttiva   2003/37/CE
sull'omologazione dei trattori agricoli o forestali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 55 del 1° marzo 2005;
  Sentito il Ministro della salute;
                            A d o t t a
                        il seguente decreto:
                (Testo rilevante ai fini dello Spazio
                         Economico Europeo)
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione
2 maggio   2001,   di  recepimento  della  direttiva  2000/25/CE,  e'
modificato come segue:
a) all'art. 1, comma 1, e' aggiunto il seguente trattino:
  «-  "motore  di  sostituzione":  un  motore  di  nuova  costruzione
destinato  a sostituire il motore di una macchina e che viene fornito
unicamente a tale scopo.»";
b) all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 3.:
  «3.  I motori di sostituzione devono rispettare i valori limite che
il  motore da sostituire doveva soddisfare originariamente al momento
dell'immissione  sul mercato. La dicitura "MOTORE DI SOSTITUZIONE" e'
riportata  su un'etichetta applicata al motore o inserita nel manuale
del proprietario.»;
c) dopo l'art. 3, e' inserito il seguente art. 3-bis:
  «Art.  3-bis.  - 1. In deroga all'art. 3, commi 1 e 2, su richiesta
di  un  produttore  di  trattori  e subordinatamente all'approvazione
dell'autorita'  competente  in materia di omologazione, il produttore
di  motori  puo'  immettere  sul mercato, in regime di flessibilita',
durante  il  periodo  intercorrente tra due fasi successive di valori
limite,  un  numero limitato di motori conformi ai soli valori limite
di  emissione  della  fase  immediatamente precedente, o trattori con
tali motori, sulla base della procedura fissata nell'allegato IV."»;
d) l'art. 4 e' modificato come segue:
  1) al comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere c), d) ed e):
    «c) nella fase III A
      -  dopo  il 31 dicembre 2005 per i motori della categoria H, di
potenza  pari  a 130 kW minore o uguale a P minore o uguale a 560 kW,
della  categoria I, di potenza pari a 75 kW minore o uguale a P < 130
kW,  e della categoria K, di potenza pari a 19 kW minore o uguale a P
< 37 kW,
      -  dopo  il 31 dicembre 2006 per i motori della categoria J, di
potenza paria a 37 kW minore o uguale a P < 75kW;
    d) nella fase IIIB
      -  dopo  il 31 dicembre 2009 per i motori della categoria L, di
potenza pari a 130 kW minore o uguale a P minore o uguale a 560 kW,
      -  dopo  il 31 dicembre 2010 per i motori della categoria M, di
potenza  pari a 75 kW minore o uguale a P < 130 kW, e della categoria
N, di potenza pari a 56 kW minore o uguale a P < 75 kW,
      -  dopo  il 31 dicembre 2011 per i motori della categoria P, di
potenza pari a 37 kW minore o uguale a P < 56 kW;
    e) nella fase IV
      -  dopo  il 31 dicembre 2012 per i motori della categoria Q, di
potenza pari a 130 kW minore o uguale a P < 560 kW,
      -  dopo il 30 settembre 2013 per i motori della categoria R, di
potenza pari a 56 kW minore o uguale a P < 130 kW.»";
e) al comma 3 sono aggiunti i seguenti trattini:
  «- dopo il 31 dicembre 2005 per i motori della categoria H,
  - dopo il 31 dicembre 2006 per i motori della categoria I,
  - dopo il 31 dicembre 2006 per i motori della categoria K,
  - dopo il 31 dicembre 2007 per i motori della categoria J,
  - dopo il 31 dicembre 2010 per i motori della categoria L,
  - dopo il 31dicembre 2011 per i motori della categoria M,
  - dopo il 31 dicembre 2011 per i motori della categoria N,
  - dopo il 31 dicembre 2012 per i motori della categoria P,
  - dopo il 31 dicembre 2013 per i motori della categoria Q,
  - dopo il 30 settembre 2014 per i motori della categoria R.»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Per i motori delle categorie da A a G, le date di cui al comma
3  sono  prorogate  di due anni in relazione ai motori aventi data di
produzione  antecedente  a  quelle  suddette.  Sono  consentite altre
eccezioni  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  all'art. 10 del
decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione 20 dicembre
1999,   di   recepimento   della  direttiva  97/68/CE,  e  successive
modificazioni.»";
g) sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:
  «6. Per i motori delle categorie da H ad R, le date di cui al comma
3  sono  differite di due anni per i motori prodotti prima della data
in questione.
  7.  Per  i  tipi  o  famiglie  di  motori conformi ai valori limite
fissati   nelle  tabelle  dei  punti  4.1.2.4.,  4.1.2.5  e  4.1.2.6.
dell'allegato  I  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della
navigazione   20 dicembre   1999,   di  recepimento  della  direttiva
97/68/CE,  e  successive  modificazioni,  prima delle date fissate al
comma   3   del   presente   articolo,  e'  consentita  una  speciale
etichettatura  e marcatura per evidenziare che il veicolo e' conforme
ai valori limite imposti prima delle date fissate.»";
h) gli   allegati   I,   II   e  III  sono  modificati  conformemente
all'allegato I del presente decreto;
i)  e'  aggiunto  l'allegato  IV  in  conformita' all'allegato II del
presente decreto.