Art. 5.
                 Criteri di valutazione dei progetti
  1.  Per  le  modalita'  di  selezione  e  gestione  dei progetti si
osserveranno  le  disposizioni  richiamate  all'art.  5  del  decreto
ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
  2. Nel quadro della migliore economicita' procedurale, le attivita'
di  valutazione  disciplinate  dal  richiamato  art.  5  del  decreto
ministeriale  n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase
di  preselezione  finalizzata  ad  individuare i progetti di qualita'
verso i quali svolgere le attivita' stesse.
  3.  La  preselezione di cui al precedente comma 2 e' effettuata dal
Comitato  di  cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  n. 297 del
29 luglio   1999,  integrato  da  due  rappresentanti  della  regione
Emilia-Romagna,  che,  avvalendosi  di  esperti all'uopo nominati dal
MIUR,  valutera'  i  progetti  in  forma  comparata  e sulla base dei
seguenti elementi:
    a)  entita' e qualita' dei risultati conseguibili con il progetto
rispetto  ai  risultati  attesi secondo l'elencazione riportata nello
specifico tema di ricerca (max 30 punti);
    b)   grado  e  modalita'  di  coinvolgimento  delle  imprese,  in
particolare  PMI,  delle  strutture  universitarie  e  di ricerca, in
particolare  dei  laboratori  di  ricerca  e centri per l'innovazione
facenti parte della rete regionale dell'Emilia-Romagna per la Ricerca
Industriale ed il Trasferimento Tecnologico (max 30 punti);
    c)   idoneita'   della   proposta,   verificata  sulla  base  dei
dimostratori  individuati,  a  creare  o  potenziare  le  piattaforme
tecnologiche   dell'Emilia-Romagna,   nonche'   reti  regionali,  tra
strutture  pubbliche e private, reti interregionali ed internazionali
di cooperazione scientifico-tecnologica aventi ad oggetto lo sviluppo
tecnologico  dei  comparti produttivi di riferimento per il distretto
della meccanica avanzata (max 20 punti);
    d)  qualita'  e idoneita' delle strutture di ricerca previste dal
soggetto  proponente,  anche  in  ordine  alle forme organizzative di
coordinamento tra le stesse (max 20 punti);
    e)   idoneita'   del  progetto  ad  attrarre  nuovi  investimenti
produttivi nel territorio della regione Emilia-Romagna (max 5 punti);
    f)   potenzialita'   dei   risultati  conseguiti  in  termini  di
prospettive di attivazione di nuova imprenditorialita' (max 5 punti);
    g)  rilevanza  delle ricadute delle attivita' di ricerca su altri
settori  industriali, anche in relazione ai tempi e alle modalita' di
trasferimento (max 10 punti).
  4.  Sulla  base  della  predetta preselezione, saranno ammessi alle
attivita'  di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che
avranno  conseguito  almeno  il  punteggio complessivo di 90 punti e,
comunque,  nel  limite  delle disponibilita' finanziarie del presente
bando maggiorate del 20%.
  5.   In  relazione  alle  risorse  disponibili  e  fatta  salva  la
necessita'  di  selezionare  comunque  progetti  di  elevato  livello
qualitativo  sara'  data  priorita'  all'esigenza  di  assicurare  lo
svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.