Art. 4. Trasporto in conformita' alle norme ADR a bordo di navi traghetto 1. A bordo di navi traghetto da carico e passeggeri e' consentito il trasporto di: A) veicoli stradali autopropulsi o rimorchiabili nonche' di contenitori e di colli caricati sugli stessi rispondenti alle norme ADR, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni: a) sia fornita al comandante della nave copia delle istruzioni scritte per il conducente del veicolo stradale di cui alla sezione 5.4.3. dell'ADR; b) gli imballaggi metallici leggeri che riportano la sola marcatura 0A1 o 0A2, utilizzati per il trasporto di sostanze con viscosita' a 23° C superiore a 200 mm2/s, non devono avere una capacita' effettiva superiore a 25 litri o massa netta superiore a 30 kg; c) gli inquinanti marini (Marine Pollutant), devono riportare, in ogni caso, l'apposito contrassegno previsto per gli stessi dal codice IMDG. B) veicoli cisterna stradali rispondenti alle norme ADR, in viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore ed in condizioni meteomarine favorevoli, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti a) e c) del paragrafo A.