Art. 4.
                      Trasporto in conformita'
              alle norme ADR a bordo di navi traghetto
  1.  A  bordo di navi traghetto da carico e passeggeri e' consentito
il trasporto di:
    A)  veicoli  stradali  autopropulsi  o  rimorchiabili  nonche' di
contenitori  e  di colli caricati sugli stessi rispondenti alle norme
ADR, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
      a) sia  fornita al comandante della nave copia delle istruzioni
scritte  per  il  conducente del veicolo stradale di cui alla sezione
5.4.3. dell'ADR;
      b) gli  imballaggi  metallici  leggeri  che  riportano  la sola
marcatura  0A1  o  0A2,  utilizzati  per il trasporto di sostanze con
viscosita'  a  23°  C  superiore  a  200  mm2/s, non devono avere una
capacita' effettiva superiore a 25 litri o massa netta superiore a 30
kg;
      c) gli  inquinanti marini (Marine Pollutant), devono riportare,
in  ogni  caso,  l'apposito  contrassegno previsto per gli stessi dal
codice IMDG.
    B)  veicoli  cisterna  stradali  rispondenti  alle  norme ADR, in
viaggi  nazionali  di  durata inferiore alle due ore ed in condizioni
meteomarine favorevoli, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai
punti a) e c) del paragrafo A.