Art. 10.
  1. Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui
al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca
d'Italia,  incaricata  delle  operazioni  relative  all'acquisto  dei
titoli  stessi,  sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle
concessioni governative e postali.
  2.  Il  presente  decreto  viene trasmesso all'ufficio centrale del
bilancio  presso  il  Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 5 dicembre 2005
                                                Il direttore: Cannata