Art. 2.
  1. L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti
titoli  e'  affidata  alla  Banca  d'Italia  e  ha  luogo  secondo le
modalita'  previste  dalla  convenzione  tra  la Banca d'Italia e gli
operatori  ammessi  a  partecipare  alle  operazioni di collocamento,
acquisto e concambio di titoli di Stato.
  2.  Sono  ammessi  a partecipare all'asta competitiva gli operatori
specialisti  in  titoli di Stato, di cui all'art. 33 del citato testo
unico, che intervengono per conto proprio e della clientela.