Art. 3.
  1.  Le  offerte  di  cessione degli operatori, fino a un massimo di
tre,  devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli
che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.
  2.  I  prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo  di  un  millesimo.  Eventuali  variazioni  di importo diverso
vengono arrotondate per difetto.
  3.  Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro
di  capitale  nominale;  eventuali  offerte  di importo inferiore non
verranno  prese  in  considerazione. Eventuali offerte di importo non
multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.