Art. 4.
  1.  Le  offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le
ore   11   del   giorno   6 dicembre  2005,  esclusivamente  mediante
trasmissione  telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite rete
nazionale  interbancaria,  con  le modalita' tecniche stabilite dalla
Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.
  2.  Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  3. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
«Rete»,  si  applicano le specifiche procedure di «recovery» previste
nella  convenzione  stipulata  tra  la Banca d'Italia e gli operatori
richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.
  4.  Le  offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e
danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle  operazioni  di
cessione.