Art. 9.
  1.  Entro  un  mese  dalla  data di regolamento delle operazioni di
acquisto  la  Monte  titoli  S.p.a.  comunichera' al Dipartimento del
tesoro  -  Direzione  II  l'avvenuta  estinzione  dei titoli mediante
scritturazione   nei   conti   accentrati   e  comunichera'  altresi'
l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.