Art. 10. Nello spazio delimitato da una linea parallela alla linea mediana delle strade di raccordo con l'autostrada per la profondita' di metri 300 da ogni lato e per una lunghezza di un chilometro dal punto di inserzione della strada sull'autostrada, e comunque entro il raggio di 500 metri dal centro dell'autostrada nel punto in cui e' permesso l'accesso alla stessa, chiunque, salvo il concessionario per i servizi delle autostrade, compia costruzioni non esclusivamente rurali, o in altro modo occupi una qualsiasi di tali aree, deve munirsi di speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Ministro per I lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S. L'autorizzazione e' necessaria anche per destinare l'area a diversa utilizzazione. L'autorizzazione e' soggetta a tassa una tantum pagabile in 10 rate annuali. La misura e' fissata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quelli per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria e il commercio, distintamente per ogni autostrada o per singole zone, entro sei mesi dall'approvazione del progetto esecutivo dell'autostrada, entro il limite massimo di lire 200 annua per metro quadrato per l'utilizzazione come casa ad uso di abitazione e di lire 2.000 annue per metro quadrato per le occupazioni destinate ad attivita' commerciali o industriali. Nelle costruzioni a piu' piani, i piani si considerano distintamente e per quelli superiori al piano terra la tassa e' applicata in misura ridotta del 50 per cento. La tassa preveduta dal presente articolo deve essere pagata anche da chi nei modi previsti dal primo comma occupi aree lungo il corso dell'autostrada con accesso diretto alla stessa. Il pagamento della tassa e' effettuato con le norme contenute negli articoli 168 e 183, lettera B, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Per le autostrade per le quali siano state gia' accordate le concessioni, il termine di 6 mesi preveduto dal secondo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le costruzioni ed occupazioni gia' esistenti al 1 gennaio 1961 e' istituito un contributo di miglioria pagabile in 10 rate annuali. La misura e' fissata con le modalita' ed i criteri di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo ed il pagamento del contributo e' effettuato con le norme contenute negli articoli 168 e 183, lettera B, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.