Art. 10.

  Nello  spazio  delimitato da una linea parallela alla linea mediana
delle strade di raccordo con l'autostrada per la profondita' di metri
300  da  ogni  lato e per una lunghezza di un chilometro dal punto di
inserzione  della  strada sull'autostrada, e comunque entro il raggio
di  500 metri dal centro dell'autostrada nel punto in cui e' permesso
l'accesso  alla  stessa,  chiunque,  salvo  il  concessionario  per i
servizi  delle  autostrade,  compia  costruzioni  non  esclusivamente
rurali,  o  in  altro  modo  occupi  una qualsiasi di tali aree, deve
munirsi  di speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Ministro per I
lavori   pubblici,   presidente   dell'A.N.A.S.  L'autorizzazione  e'
necessaria anche per destinare l'area a diversa utilizzazione.
  L'autorizzazione e' soggetta a tassa una tantum pagabile in 10 rate
annuali.  La  misura  e'  fissata  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  su  proposta  del Ministro per le finanze di concerto con
quelli  per  il  tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria e il
commercio,  distintamente  per  ogni  autostrada  o per singole zone,
entro    sei    mesi   dall'approvazione   del   progetto   esecutivo
dell'autostrada,  entro il limite massimo di lire 200 annua per metro
quadrato per l'utilizzazione come casa ad uso di abitazione e di lire
2.000  annue  per  metro  quadrato  per  le  occupazioni destinate ad
attivita' commerciali o industriali.
  Nelle   costruzioni   a   piu'   piani,   i  piani  si  considerano
distintamente  e  per  quelli  superiori  al  piano terra la tassa e'
applicata in misura ridotta del 50 per cento.
  La  tassa  preveduta dal presente articolo deve essere pagata anche
da  chi  nei modi previsti dal primo comma occupi aree lungo il corso
dell'autostrada con accesso diretto alla stessa.
  Il pagamento della tassa e' effettuato con le norme contenute negli
articoli  168 e 183, lettera B, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
  Per  le  autostrade  per  le  quali  siano  state gia' accordate le
concessioni, il termine di 6 mesi preveduto dal secondo comma decorre
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Per  le costruzioni ed occupazioni gia' esistenti al 1 gennaio 1961
e'  istituito un contributo di miglioria pagabile in 10 rate annuali.
La  misura  e'  fissata con le modalita' ed i criteri di cui ai commi
secondo,  terzo  e  quarto  del presente articolo ed il pagamento del
contributo  e' effettuato con le norme contenute negli articoli 168 e
183,  lettera B, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.