Art. 12. Sono vietate le concessioni a terzi per estrazioni di materiali dai tratti degli alvei delle acque pubbliche attraversati ed occupati dalle opere autostradali. I tratti soggetti a tale divieto saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, con il quale saranno altresi' revocate le concessioni gia' assentite e sara' determinato l'eventuale indennizzo spettante ai concessionari. Le caratteristiche e le modalita' di costruzione delle opere autostradali che devono attraversare strade e corsi d'acqua saranno indicate nei progetti esecutivi approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Gli enti proprietari e le Amministrazioni interessate potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere.