Art. 12.

  Sono vietate le concessioni a terzi per estrazioni di materiali dai
tratti  degli  alvei  delle  acque pubbliche attraversati ed occupati
dalle opere autostradali.
  I  tratti  soggetti  a tale divieto saranno determinati con decreto
del  Ministro  per  i  lavori pubblici, con il quale saranno altresi'
revocate   le   concessioni   gia'   assentite  e  sara'  determinato
l'eventuale indennizzo spettante ai concessionari.
  Le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  costruzione  delle opere
autostradali  che  devono attraversare strade e corsi d'acqua saranno
indicate  nei  progetti  esecutivi approvati con decreto del Ministro
per i lavori pubblici.
  Gli  enti  proprietari  e  le  Amministrazioni interessate potranno
prescrivere  esclusivamente  le  cautele  da  osservare  e  le  opere
provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere.