Art. 13. Per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella rete stessa, ne risultino tuttavia direttamente interessati, l'A.N.A.S. provvedera' alla costruzione e sistemazione dei necessari raccordi con autostrade senza pedaggio. Per tali opere complementari e' autorizzata la spese complessiva di lire 100 miliardi in 11 anni, inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonomia delle strade per gli esercizi dal 1961-1962 al 1971-72 nella misura di 5 miliardi per il primo e l'ultimo esercizio e di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi intermedi. L'Azienda e' autorizzata ad assumere impegni per somme non superiori al triplo di quelle stanziate nel bilancio dell'esercizio durante il quale gli impegni stessi vengono assunti. I fondi che per effetto della entrata in vigore della presente legge si renderanno disponibili sulle somme stanziate dalle leggi 21 maggio 1955, n. 463, e 13 agosto 1959, n. 904, sono utilizzati per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione, riservando alle regioni meridionali, in aggiunta al 40 per cento di cui all'articolo 1, le somme che in base a tali leggi erano destinate alle autostrade del Mezzogiorno.