Art. 13.

  Per  il  collegamento  alla  rete  autostradale dei maggiori centri
abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella
rete   stessa,   ne   risultino  tuttavia  direttamente  interessati,
l'A.N.A.S.  provvedera' alla costruzione e sistemazione dei necessari
raccordi con autostrade senza pedaggio.
  Per tali opere complementari e' autorizzata la spese complessiva di
lire  100  miliardi  in  11 anni, inscritta nello stato di previsione
della  spesa  dell'Azienda  nazionale  autonomia delle strade per gli
esercizi  dal  1961-1962 al 1971-72 nella misura di 5 miliardi per il
primo  e  l'ultimo  esercizio  e  di  10  miliardi per ciascuno degli
esercizi intermedi.
  L'Azienda   e'  autorizzata  ad  assumere  impegni  per  somme  non
superiori  al  triplo di quelle stanziate nel bilancio dell'esercizio
durante il quale gli impegni stessi vengono assunti.
  I  fondi  che  per  effetto  della entrata in vigore della presente
legge  si renderanno disponibili sulle somme stanziate dalle leggi 21
maggio 1955, n. 463, e 13 agosto 1959, n. 904, sono utilizzati per la
costruzione  e  la  sistemazione  di  autostrade  e  strade di grande
comunicazione, riservando alle regioni meridionali, in aggiunta al 40
per  cento  di  cui all'articolo 1, le somme che in base a tali leggi
erano destinate alle autostrade del Mezzogiorno.