Art. 19.

  Alla  Societa'  concessionaria delle autostrade di cui all'articolo
16  spetta  un  contributo  trentennale  a  carico  dello  Stato  non
superiore ai 4 per cento del costo effettivo delle opere.
  Detta  percentuale  sara' stabilita, in via provvisoria, sulla base
dei  costo  presunto  delle  opere  e della previsione di introiti al
netto   delle   spese   di  esercizio  che  forfettariamente  saranno
determinate in convenzione.
  La  determinazione  definitiva  del  contributo  sara' effettuata a
norma dell'articolo 21.
  Il  contributo  determinato dal primo comma del presente articolo e
liquidato sulla base degli stati di avanzamento delle opere.
  Ove  l'importo  dello stato di avanzamento presentato sia superiore
alla somma di cinque miliardi di lire, l'Amministrazione, in costanza
dei  dovuti  accertamenti,  puo' concedere acconti fino ad un importo
massimo  dell'80  per  cento  del  contributo sull'importo risultante
dallo stato d'avanzamento medesimo.