Art. 2. La costruzione e l'esercizio delle autostrade potranno concedersi ad enti pubblici o privati. Gli enti pubblici o privati che richiedano la concessione di cui al precedente comma dovranno presentare all'A.N.A.S. insieme alla domanda di concessione, un progetto di massima per la costruzione dell'autostrada richiesta ed un documentato piano finanziario. La concessione e accordata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S.; con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione. Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modificazioni della convenzione. Agli Enti ai quali verra' accordata la concessione ai sensi del presente articolo potra' essere concesso dallo Stato, sulla base del piano finanziario presentato, un contributo annuale, per 30 anni, non superiore al 4 per cento del costo complessivo, delle opere. Quando la concessione riguardi arterie autostradali di diretto collegamento con la rete stradale ed autostradale europea, il contributo dello Stato potra' essere anche superiore al 4 per cento fino al limite massimo del 4,50 per cento. Per la corresponsione del contributo di cui ai commi precedenti sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno: esercizio 1961-62........................... milioni 1.400 " 1962-63........................... " 3.200 " 1963-64........................... " 3.600 " 1964-65........................... " 1.700 " 1965-66........................... " 1.800 " 1966-67........................... " 1.000 " 1967-68........................... " 300 " 1968-69........................... " 300 " 1969-70........................... " 300 Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente comma saranno inscritti nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade a decorrere dall'esercizio 1961-62 come appresso: esercizio 1961-62........................... milioni 1.400 " 1962-63........................... " 4.600 " 1963-64........................... " 8.200 " 1964-65........................... " 9.900 " 1965-66........................... " 11.700 " 1966-67........................... " 12.700 " 1967-68........................... " 13.000 " 1968-69........................... " 13.300 dal 1969-70 al 1990-91........................... " 13.600 esercizio 1991-92........................... " 12.200 " 1992-93........................... " 9.000 " 1993-94........................... " 5.400 " 1994-95........................... " 3.700 " 1995-96........................... " 1.900 " 1996-97........................... " 900 " 1997-98........................... " 600 " 1998-99........................... " 300