Art. 2.

  La  costruzione  e l'esercizio delle autostrade potranno concedersi
ad enti pubblici o privati.
  Gli enti pubblici o privati che richiedano la concessione di cui al
precedente   comma  dovranno  presentare  all'A.N.A.S.  insieme  alla
domanda  di  concessione,  un  progetto di massima per la costruzione
dell'autostrada richiesta ed un documentato piano finanziario.
  La  concessione  e  accordata con decreto del Ministro per i lavori
pubblici,  presidente  dell'A.N.A.S.;  con  lo  stesso  decreto viene
approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e il
Consiglio  di  Stato,  la  convenzione che disciplina la concessione.
Nelle  stesse  forme  sono approvate le eventuali modificazioni della
convenzione.
  Agli  Enti  ai  quali  verra' accordata la concessione ai sensi del
presente  articolo potra' essere concesso dallo Stato, sulla base del
piano finanziario presentato, un contributo annuale, per 30 anni, non
superiore al 4 per cento del costo complessivo, delle opere.
  Quando  la  concessione  riguardi  arterie  autostradali di diretto
collegamento  con  la  rete  stradale  ed  autostradale  europea,  il
contributo  dello  Stato potra' essere anche superiore al 4 per cento
fino al limite massimo del 4,50 per cento.
  Per  la  corresponsione  del  contributo di cui ai commi precedenti
sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:
     esercizio  1961-62...........................  milioni  1.400  "
         1962-63...........................       "      3.200      "
         1963-64...........................       "      3.600      "
         1964-65...........................       "      1.700      "
         1965-66...........................       "      1.800      "
         1966-67...........................       "      1.000      "
         1967-68...........................       "       300       "
         1968-69...........................       "       300       "
         1969-70........................... " 300

  Gli  stanziamenti  per  il  pagamento  dei  contributi previsti dal
precedente  comma  saranno  inscritti nello stato di previsione della
spesa  dell'Azienda  nazionale  autonoma  delle  strade  a  decorrere
dall'esercizio 1961-62 come appresso:
     esercizio  1961-62...........................  milioni  1.400  "
         1962-63...........................       "      4.600      "
         1963-64...........................       "      8.200      "
         1964-65...........................       "      9.900      "
         1965-66...........................      "      11.700      "
         1966-67...........................      "      12.700      "
         1967-68...........................      "      13.000      "
         1968-69........................... " 13.300
dal 1969-70  al 1990-91........................... " 13.600 esercizio
     1991-92........................... " 12.200
         "     1992-93...........................     "    9.000    "
         1993-94...........................       "      5.400      "
         1994-95...........................       "      3.700      "
         1995-96...........................       "      1.900      "
         1996-97...........................       "       900       "
         1997-98...........................       "       600       "
         1998-99........................... " 300