Art. 22. Per le autostrade di cui all'articolo 16, a decorrere dal 1 gennaio 1972 e successivamente ad ogni scadenza di quinquennio fino al termine del periodo di concessione per le autostrade aperte al traffico da almeno tre anni, sara' devoluto allo Stato il gettito complessivo dei diritti di pedaggio di dette autostrade al netto delle spese di esercizio da fissarsi in misura forfettaria in sede di convenzione per la parte che eccede di oltre il 5 per cento la somma dei gettiti presi a base per la determinazione del contributo in relazione alle singole autostrade.