Art. 22.

  Per le autostrade di cui all'articolo 16, a decorrere dal 1 gennaio
1972  e  successivamente  ad  ogni  scadenza  di  quinquennio fino al
termine  del  periodo  di  concessione  per  le  autostrade aperte al
traffico  da  almeno  tre  anni, sara' devoluto allo Stato il gettito
complessivo  dei  diritti  di  pedaggio  di dette autostrade al netto
delle spese di esercizio da fissarsi in misura forfettaria in sede di
convenzione  per la parte che eccede di oltre il 5 per cento la somma
dei  gettiti  presi  a  base  per la determinazione del contributo in
relazione alle singole autostrade.