Art. 26.

  All'onere   conseguente  all'attuazione  della  presente  legge  si
provvede  con  il  gettito  derivante  dall'applicazione  delle norme
previste  dai  precedenti  articoli  7, 10, 22 e 25, da una quota dei
proventi  delle  nuove  disposizioni sul trattamento tributario degli
appalti  agli  effetti dell'imposta di registro, nonche' da una quota
dei   proventi   derivanti   dalle   nuove  disposizioni  concernenti
l'adeguamento di voci della tariffa del bollo.