Art. 26. All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si provvede con il gettito derivante dall'applicazione delle norme previste dai precedenti articoli 7, 10, 22 e 25, da una quota dei proventi delle nuove disposizioni sul trattamento tributario degli appalti agli effetti dell'imposta di registro, nonche' da una quota dei proventi derivanti dalle nuove disposizioni concernenti l'adeguamento di voci della tariffa del bollo.