Art. 6.

  Per  le  autostrade a pedaggio il Ministro per i lavori pubblici di
concerto   con   quello  per  il  tesoro,  sentito  il  Consiglio  di
amministrazione  dell'A.N.A.S.,  fissa con proprio decreto le tariffe
di   pedaggio  su  base  unificata  commisurandole  all'economia  dei
trasporti, anche in rapporto alle situazioni ambientali.