Art. 7. 
 
  A decorrere dal compimento del terzo anno di apertura al traffico e
successivamente ad ogni scadenza di quinquennio fino al  termine  del
periodo  di  concessione,  il  gettito  complessivo  dei  diritti  di
pedaggio al netto delle spese di esercizio per la parte eccedente  il
5 per cento di quello  complessivo  previsto  nel  piano  finanziario
delle convenzioni, sara' devoluto allo Stato.