Art. 9. Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, e' vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa. La distanza e' ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare. Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., su richiesta degli interessati e sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. Il divieto previsto dal presente articolo ha effetto dalla data della pubblicazione di apposito avviso, a cura del concessionario, sul Foglio degli annunzi legali delle singole Prefetture competenti per territorio, recante notizia dell'avvenuta approvazione del progetto di ciascuna strada. Le disposizioni contenute nei commi primo e secondo non si applicano agli impianti di telecomunicazioni. Per quanto riguarda le modalita' per la esecuzione degli spostamenti degli impianti di telecomunicazione in conseguenza della costruzione e dell'ampliamento di autostrade e per i relativi oneri si provvede con accordi tra i Ministri per i lavori pubblici e per le poste e le telecomunicazioni. Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi e' vietata qualsiasi forma di pubblicita' stradale.