Art. 9.

  Lungo  i  tracciati  delle  autostrade e relativi accessi, previsti
sulla base dei progetti regolarmente approvati, e' vietato costruire,
ricostruire  o  ampliare  edifici  o  manufatti di qualsiasi specie a
distanza  inferiore  a  metri 25 dal limite della zona di occupazione
dell'autostrada  stessa.  La  distanza  e' ridotta a metri 10 per gli
alberi da piantare.
  Le  distanze  di cui al comma precedente possono essere ridotte per
determinati  tratti  ove  particolari  circostanze lo consiglino, con
provvedimento   del   Ministro  per  i  lavori  pubblici,  presidente
dell'A.N.A.S.,  su richiesta degli interessati e sentito il Consiglio
di amministrazione dell'A.N.A.S.
  Il  divieto  previsto  dal  presente articolo ha effetto dalla data
della  pubblicazione  di  apposito avviso, a cura del concessionario,
sul  Foglio  degli annunzi legali delle singole Prefetture competenti
per   territorio,  recante  notizia  dell'avvenuta  approvazione  del
progetto di ciascuna strada.
  Le  disposizioni  contenute  nei  commi  primo  e  secondo  non  si
applicano agli impianti di telecomunicazioni.
  Per   quanto   riguarda   le  modalita'  per  la  esecuzione  degli
spostamenti  degli impianti di telecomunicazione in conseguenza della
costruzione  e  dell'ampliamento di autostrade e per i relativi oneri
si provvede con accordi tra i Ministri per i lavori pubblici e per le
poste e le telecomunicazioni.
  Lungo  i  tracciati  delle autostrade e relativi accessi e' vietata
qualsiasi forma di pubblicita' stradale.