Art. 2. All'onere relativo all'esercizio 1961-62 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data, a Roma, addi' 16 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - TAVIANI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA