Art. 2.

  All'onere  relativo  all'esercizio 1961-62 si fara' fronte mediante
riduzione  dello  stanziamento, di parte ordinaria, del Ministero del
tesoro  per  l'esercizio  1961-62,  destinato  a sopperire agli oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data, a Roma, addi' 16 dicembre 1961

                               GRONCHI

                                            FANFANI - TAVIANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA