La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

Istituzione  della  IV  e della V Sezione speciale per le pensioni di
                               guerra.

  Sono  istituite  una  quarta  ed  una quinta Sezione speciale della
Corte  dei conti, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di
guerra.