Art. 10.

             Ordinamento del personale di magistratura.

  I  magistrati  della  Corte  dei  conti  si  distinguono secondo le
funzioni in:
    presidente;
    presidenti di Sezione e procuratore generale;
    consiglieri e vice procuratori generali;
    primi referendari;
    referendari.
  Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei
posti  a  scelta  e per l'altro terzo secondo il turno di anzianita',
previo  giudizio  di  promovibilita'  per  merito, ai referendari che
abbiano   prestato  almeno  sei  anni  di  effettivo  servizio  quali
magistrati della. Corte.
  Le  promozioni  a  consigliere  o  a vice procuratore generale sono
conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato con la
qualifica  di  primo  referendario,  almeno  sei  anni  di  effettivo
servizio,   ivi   compresi   quelli  prestati  con  la  qualifica  di
referendario  antecedentemente  all'entrata  in vigore della presente
legge.
  I  magistrati  che,  alla, data di entrata in vigore della presente
legge,  rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in
quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa,
anzianita'  della  qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito
il   trattamento   economico  iniziale  attualmente  previsto  per  i
referendari,  computando  ai  fini  dell'attribuzione  degli  aumenti
periodici  biennali,  l'anzianita'  maturata  nella qualifica di vice
referendario.
  I  magistrati  che,  alla  data di entrata in vigore della presente
legge,   rivestano   la   qualifica   di  referendario  (o  di  primo
referendario  ad  personam)  e  sostituito procuratore generale, sono
iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di
ruolo  e  con la stessa anzianita' della qualifica di provenienza; ad
essi viene attributo il trattamento economico attualmente previsto al
maturare  dell'ultimo  aumento  quadriennale  per  i  referendum dopo
quattro  anni  dalla  nomina,  computando, ai fini della attribuzione
degli   aumenti   periodici  biennali,  l'anzianita'  maturata  nella
qualifica di provenienza.