Art. 11. Funzioni dei primi referendari e referendari I primi referendari sono preposti agli uffici di controllo nelle sezioni giurisdizionali hanno vuoto deliberativo negli affari dei quali sono relatori e, fermo restando il disposto dei secondo comma dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1211, possono essere chiamati dal Presidente della Corte stessa a supplire i consiglieri assenti o impediti. I referendari negli uffici di controllo coadiuvano i primi referendari preposti agli uffici stessi e nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori. Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite a primi referendari ed a referendari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri giusta designazione del Presidente della Corte dei conti.