Art. 11.

            Funzioni dei primi referendari e referendari

  I  primi  referendari  sono preposti agli uffici di controllo nelle
sezioni  giurisdizionali  hanno  vuoto  deliberativo negli affari dei
quali  sono  relatori e, fermo restando il disposto dei secondo comma
dell'articolo  5  del  testo  unico delle leggi sulla Corte dei conti
approvato  con  regio decreto 12 luglio 1934, n. 1211, possono essere
chiamati  dal  Presidente della Corte stessa a supplire i consiglieri
assenti o impediti.
  I   referendari  negli  uffici  di  controllo  coadiuvano  i  primi
referendari   preposti   agli   uffici   stessi   e   nelle   sezioni
giurisdizionali  hanno  voto deliberativo negli affari dei quali sono
relatori.
  Le  funzioni  di  sostituto  procuratore  generale  possono  essere
attribuite  a  primi  referendari  ed  a  referendari con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei  ministri  giusta  designazione  del  Presidente  della Corte dei
conti.