Art. 12. Nomine a referendario. Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario; b) i sostituti procuratori dello Stato; c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari; d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno; e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonche' quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo". Per quanto altro attiene alle modalita' del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo articolo 44, le norme vigenti. Alla lettera a) dell'articolo 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole "della regia universita' di Roma".