Art. 12.

                       Nomine a referendario.

  Le  nomine  a referendario sono conferite a seguito di concorso per
titoli ed esami, al quale possono partecipare:
    a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la
nomina ad aggiunto giudiziario;
    b) i sostituti procuratori dello Stato;
    c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;
    d)  gli  avvocati  iscritti  nel  relativo  albo professionale da
almeno un anno;
    e)  gli  impiegati  delle  Amministrazioni  dello  Stato, nonche'
quelli  dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed
appartenenti  alle  carriere  direttive con qualifica non inferiore a
quelle  di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo
triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo".
  Per  quanto altro attiene alle modalita' del concorso per l'accesso
alla  qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano,
fino  all'emanazione del testo unico previsto dal successivo articolo
44, le norme vigenti.
  Alla lettera a) dell'articolo 45 del regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1364, sono soppresse le parole "della regia universita' di Roma".