Art. 13.

Promozioni  a  primo  referendario,  a consigliare e vice procuratore
      generale, a presidente di Sezione e procuratore generale.

  Le  promozioni  da  referendario a primo referendario sono disposte
con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio del ministri. Il giudizio di promovibilita',
a  scelta  o  secondo  il  turno di anzianita', e' dato dalla seconda
sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
  Le   promozioni   da   primo  referendario  a  Consigliere  o  Vice
Procuratore  Generale  e  quelle  da  Consigliere  o Vice Procuratore
Generale e Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte
cui   decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il Consiglio dei
ministri,  previo  parete  di promovibilita' dato dalla prima sezione
del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.