Art. 14.

                 Sezioni del Consiglio di Presidenza

  Per  gli  adempimenti  previsti  dal  precedente  articolo  13 sono
istituite  due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte
dei conti.
  La prima sezione e' composta:
    a) del presidente della Corte, che la presiede;
    b) del procuratore generale;
    c)  dei  primi  nove  presidenti di sezione secondo lo ordine del
ruolo.
  Le  funzioni  di  segretario della prima sezione sono espletate dal
segretario generale della Corte.
  La seconda sezione e' composta:
    a) del presidente della Corte, che la presiede;
    b)  dei  quattro presidenti di sezione che seguono nell'ordine di
ruolo quelli chiamati a comporre la prima sezione;
    c)   dei  primi  due  consiglieri  secondo  l'ordine  del  ruolo,
componenti le sezioni dei controllo;
    d)   dei  primi  due  consiglieri  secondo  l'ordine  del  ruolo,
componenti le sezioni giurisdizionali;
    e)  del  primo  vice  procuratore  generale secondo lo ordine del
ruolo;
    f) del segretario generale, con funzioni di relatore.
  Le  funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal
primo  referendario  che  preceda  nell'ordine  di  ruolo  tra quelli
addetti al segretariato generale.