Art. 15.

     Norme sulla composizione e sul funzionamento delle Sezioni.

  I  magistrati collocati fuori ruolo per esercitare funzioni diverse
da   quelle   di  istituto,  non  possono  far  parte  delle  sezioni
costituite,  ai  termini  del  precedente  articolo  14,  in  seno al
Consiglio di presidenza.
  In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Corte puo'
essere   sostituito,   nella  presidenza  di  ciascuna  sezione,  dal
presidente  di  sezione  che preceda nell'ordine di ruolo tra, quelli
componenti la sezione medesima.
  I  presidenti  di  sezione,  i  consiglieri  ed il vice procuratore
generale,  componenti  le due sezioni del Consiglio di presidenza, in
caso  di  assenza  o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di
pari funzione che immediatamente seguano in ordine di ruolo.
  Per  la  validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di
almeno  sei  dei  suoi  membri,  oltre  il  presidente,  per la prima
sezione;  di almeno cinque dei suoi membri, oltre il presidente ed il
segretario generale, per la seconda sezione.
  Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parita'
di voti prevale quello del presidente.