Art. 15. Norme sulla composizione e sul funzionamento delle Sezioni. I magistrati collocati fuori ruolo per esercitare funzioni diverse da quelle di istituto, non possono far parte delle sezioni costituite, ai termini del precedente articolo 14, in seno al Consiglio di presidenza. In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Corte puo' essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine di ruolo tra, quelli componenti la sezione medesima. I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale, componenti le due sezioni del Consiglio di presidenza, in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari funzione che immediatamente seguano in ordine di ruolo. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno sei dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno cinque dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parita' di voti prevale quello del presidente.