Art. 17. Norme per l'accesso, per la progressione in carriera e per lo stato giuridico del personale di segreteria e di revisione. Per l'accesso alla carriera del personale di segreteria e di revisione, istituita a norma dell'articolo precedente, per la progressione nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite nella parte seconda, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni. L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 19 novembre 1956, n. 1305, e' sostituito dal seguente: "Gli impiegati della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le funzioni di segretario".