Art. 17.

Norme  per  l'accesso, per la progressione in carriera e per lo stato
        giuridico del personale di segreteria e di revisione.

  Per  l'accesso  alla  carriera  del  personale  di  segreteria e di
revisione,   istituita  a  norma  dell'articolo  precedente,  per  la
progressione  nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico
del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le
norme  stabilite nella parte seconda, titolo V, del testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
  L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 19 novembre 1956, n.
1305, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  impiegati  della  carriera  del  personale di segreteria e di
revisione   della  Corte  dei  conti  esercitano  presso  le  sezioni
giurisdizionali le funzioni di segretario".