Art. 18.

        Istituzione della qualifica di archivista superiore.

  E'  istituita  la  qualifica di archivista superiore nella carriera
del personale esecutivo della Corte dei conti.
  La  promozione  alla detta qualifica si consegue mediante scrutinio
per  merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi con
almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.