Art. 21.

                      Commissione di disciplina

  Per  gli  impiegati  delle  carriere  di segreteria e di revisione,
esecutiva  ed  ausiliaria, la Commissione di disciplina e' presieduta
da  un  presidente  di  Sezione  della  Corte  ed  e'  composta di un
consigliere  della  Corte  e  di un direttore capo di segreteria o di
revisione.
  Le  funzioni  di  segretario  sono esercitate da un impiegato della
carriera di segreteria o di revisione.
  Per  ciascuno  dei due membri della Commissione e per il segretario
e' nominato un supplente di pari qualifica.
  La  Commissione di disciplina e' nominata annualmente con ordinanza
del  Presidente  della  Corte,  sentito  il  Consiglio di Presidenza;
nessuno  puo'  fare  parte  della  Commissione  per  piu' di due anni
consecutivi.
  La  Commissione  di  disciplina  esercita  le  attribuzioni  di sua
competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di
revisione  di  cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941,
n.  1404,  e  successive  modificazioni,  del  ruolo  aggiunto  della
carriera direttiva, nonche' del personale di dattilografia.