Art. 21. Commissione di disciplina Per gli impiegati delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria, la Commissione di disciplina e' presieduta da un presidente di Sezione della Corte ed e' composta di un consigliere della Corte e di un direttore capo di segreteria o di revisione. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di segreteria o di revisione. Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario e' nominato un supplente di pari qualifica. La Commissione di disciplina e' nominata annualmente con ordinanza del Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza; nessuno puo' fare parte della Commissione per piu' di due anni consecutivi. La Commissione di disciplina esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonche' del personale di dattilografia.