Art. 22.

    Norme per lo svolgimento delle carriere non di magistratura.

  Allo   svolgimento   delle  carriere  del  personale  direttivo  di
concetto,   esecutivo  ed  ausiliario  sono  estese  le  disposizioni
contenute  nel testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957,