Art. 23. Ruoli organici del personale del personale di magistratura. Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti e' stabilito con tabella B allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle A e B alla legge 21 marzo 1953, n. 161. Al predetto ruolo organico sono temporaneamente aggiunti i posti indicati nella tabella C allegata alla presente legge. Il riassorbimento di tali posti verra' iniziato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo al compimento del decimo anno dalla data data di entrata in vigore della presente legge, e si effettuera' usufruendo della meta' delle vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso posteriormente alla data anzidetta.