Art. 23.

     Ruoli organici del personale del personale di magistratura.

  Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti e' stabilito
con  tabella  B  allegata  alla presente legge, in sostituzione delle
tabelle A e B alla legge 21 marzo 1953, n. 161.
  Al  predetto  ruolo  organico sono temporaneamente aggiunti i posti
indicati   nella   tabella   C   allegata  alla  presente  legge.  Il
riassorbimento  di  tali  posti  verra'  iniziato  a  decorrere dal 1
gennaio dell'anno successivo al compimento del decimo anno dalla data
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, e si effettuera'
usufruendo  della meta' delle vacanze che si verificheranno nel ruolo
stesso posteriormente alla data anzidetta.