Art. 26. Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione. Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili nelle varie qualifiche del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, sara' provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine la promozione alla qualifica di direttore di revisione si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dal successivo articolo 39. Il personale appartenente al ruolo di cui al presente articolo puo', entro il medesimo termine di sei mesi, chiedere di essere trasferito in altro ruolo della carriera direttiva di altra Amministrazione statale. Sulle domande provvede, entro i successivi sessanta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Amministrazioni nelle quali i richiedenti intendono far passaggio. Si considera non accolta la domanda per la quale, entro detto termine, non sia stato adottato alcun provvedimento. Ai trasferimenti disposti in virtu' del presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 199, quarto e sesto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.