Art. 26.

          Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione.

  Al  conferimento  delle  promozioni  per  i posti disponibili nelle
varie   qualifiche   del   ruolo  transitorio  di  revisione  di  cui
all'articolo  9  del  regio  decreto  11  dicembre  1941,  n. 1404, e
successive   modificazioni,   sara'   provveduto   entro   sei   mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
  Entro  lo  stesso termine la promozione alla qualifica di direttore
di  revisione  si  consegue  con  l'osservanza  delle  norme previste
dall'articolo 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto
disposto dal successivo articolo 39.
  Il  personale  appartenente  al  ruolo  di cui al presente articolo
puo',  entro  il  medesimo  termine  di  sei mesi, chiedere di essere
trasferito   in   altro  ruolo  della  carriera  direttiva  di  altra
Amministrazione statale.
  Sulle  domande  provvede,  entro  i  successivi sessanta giorni, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, sentite le Amministrazioni
nelle  quali  i richiedenti intendono far passaggio. Si considera non
accolta  la  domanda per la quale, entro detto termine, non sia stato
adottato alcun provvedimento.
  Ai  trasferimenti  disposti  in  virtu'  del  presente  articolo si
applicano le norme di cui all'articolo 199, quarto e sesto comma, del
testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.