Art. 27.

           Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione

  Il  personale di cui al precedente articolo, che non si sia avvalso
delle   facolta'   ivi  contemplata  o  che  non  abbia  ottenuto  il
trasferimento   richiesto,   e'  inquadrato  nelle  qualifiche  della
carriera  di  segreteria  e  di  revisione,  giusta la corrispondenza
appresso  indicata,  conservando  a tutti gli effetti l'anzianita' di
qualifica  e  di  carriera  e  itercalandosi  secondo l'anzianita' di
qualifica  con gli impiegati che verranno inquadrati nelle qualifiche
stesse ai sensi del successivo articolo 32.
Qualifiche del ruolo transitorio        Qualifiche della carriera
       di revisione                            direttiva
             -                                     -
Ispettore capo di revisione             Direttore capo di segrete
                                        ria o direttore capo di
                                        revisione:
Direttore di revisione                  Direttore di segreteria di
                                        prima classe o direttore
                                        di revisione di prima
                                        classe;

Direttore di sezione                    Direttore di segreteria di
                                        seconda classe o diretto
                                        re di revisione di seconda
                                        classe;

Segretario capo                         Vice Direttore di segrete
                                        ria o vice direttore di
                                        revisione.

  Alle  variazioni  di  organico da apportare alla tabella D allegata
alla  presente  legge  in  relazione  agli  inquadramenti  di  cui al
presente  articolo,  si  provvede,  entro  nove  mesi dall'entrata in
vigore  della  legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.