Art. 27. Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione Il personale di cui al precedente articolo, che non si sia avvalso delle facolta' ivi contemplata o che non abbia ottenuto il trasferimento richiesto, e' inquadrato nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione, giusta la corrispondenza appresso indicata, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera e itercalandosi secondo l'anzianita' di qualifica con gli impiegati che verranno inquadrati nelle qualifiche stesse ai sensi del successivo articolo 32. Qualifiche del ruolo transitorio Qualifiche della carriera di revisione direttiva - - Ispettore capo di revisione Direttore capo di segrete ria o direttore capo di revisione: Direttore di revisione Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe; Direttore di sezione Direttore di segreteria di seconda classe o diretto re di revisione di seconda classe; Segretario capo Vice Direttore di segrete ria o vice direttore di revisione. Alle variazioni di organico da apportare alla tabella D allegata alla presente legge in relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, si provvede, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.