Art. 3.

Istituzione  della  II  Sezione  giurisdizionale  per  le  materie di
                       contabilita' pubblica.

  La Sezione speciale per il contenzioso contabile e' soppressa.
  E'  istituita  una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme
con  la  prima,  competenza  promiscua  nelle materie di contabilita'
pubblica.
  I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal
Presidente della Corte.
  Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della
soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.