Art. 3. Istituzione della II Sezione giurisdizionale per le materie di contabilita' pubblica. La Sezione speciale per il contenzioso contabile e' soppressa. E' istituita una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilita' pubblica. I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal Presidente della Corte. Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.