Art. 30.

Inquadramento  nei  ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
                                 16.

  Gli  impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti, a norma dell'articolo
71  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
16,  in corrispondenza dei ruoli ordinari delle carriere di concetto,
esecutiva  e  del  personale  ausiliario  della Corte dei conti, sono
inquadrati,  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge,
conservando  a  tutti  gli  effetti  l'anzianita'  di  qualifica e di
carriera,  nelle  corrispondenti  qualifiche dei ruoli ordinari nelle
quali  prenderanno  posto  dopo l'ultimo impiegato in esse iscritto e
nell'ordine in cui si trovano collocati nei ruoli di provenienza.
  Gli  impiegati  gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai
ruoli   aggiunti  della  carriera  esecutiva  e  della  carriera  del
personale  ausiliario,  i  quali  siano transitati nei corrispondenti
ruoli   ordinari   in   applicazione   dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 7 aprile 1948, numero 262, o degli articoli 345 e 346 del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire
a  domanda, da presentarsi entro il termine di due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente
piu'  favorevole  cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei
predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.