Art. 30. Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario della Corte dei conti, sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari nelle quali prenderanno posto dopo l'ultimo impiegato in esse iscritto e nell'ordine in cui si trovano collocati nei ruoli di provenienza. Gli impiegati gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, o degli articoli 345 e 346 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente piu' favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.