Art. 31. Promozioni alla qualifica di primo segretario o primo revisore e superiori dell'attuale carriera di concetto. Per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori alla attuale qualifica di primo revisore o primo segretario continuano ad applicarsi le disposizioni previste per la progressione nella carriera di concetto dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro il quale termine dovranno essere ultimati gli scrutini in corso. Entro lo stesso termine saranno parimenti ultimati il concorso per merito distinto e l'esame di idoneita' per la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma, gli impiegati gia' collocati nelle graduatorie uniche formate ai sensi del combinato disposto degli articoli 177, ultimo comma, e 165, comma settimo, del citato testo unico che non abbiano ancora conseguito la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, nonche' quelli da collocare nella graduatoria unica degli idonei in seguito allo espletamento del concorso e dell'esame previsti nel comma precedente, sono promossi, nell'ordine, anche in soprannumero, a tale qualifica.