Art. 31.

Promozioni  alla  qualifica  di  primo  segretario o primo revisore e
            superiori dell'attuale carriera di concetto.

  Per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori alla
attuale  qualifica di primo revisore o primo segretario continuano ad
applicarsi   le  disposizioni  previste  per  la  progressione  nella
carriera  di  concetto  dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, fino a
quattro  mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro il
quale termine dovranno essere ultimati gli scrutini in corso.
  Entro  lo stesso termine saranno parimenti ultimati il concorso per
merito  distinto  e  l'esame  di  idoneita'  per  la  promozione alla
qualifica   di  primo  segretario  o  primo  revisore,  in  corso  di
espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
  I  vincitori  del concorso per merito distinto di cui al precedente
comma,  gli impiegati gia' collocati nelle graduatorie uniche formate
ai  sensi  del combinato disposto degli articoli 177, ultimo comma, e
165,  comma  settimo,  del  citato testo unico che non abbiano ancora
conseguito  la  promozione alla qualifica di primo segretario o primo
revisore,  nonche'  quelli da collocare nella graduatoria unica degli
idonei  in  seguito  allo  espletamento  del  concorso  e  dell'esame
previsti  nel  comma precedente, sono promossi, nell'ordine, anche in
soprannumero, a tale qualifica.