Art. 32. Inquadramento nella carriera direttiva Nella prima applicazione della presente legge il personale delle seguenti qualifiche dell'attuale carriera di concetto (ruolo ordinario), ivi compreso quello collocato nelle qualifiche stesse per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli 29 e 31 e' inquadrato a domanda nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianita' della qualifica di provenienza, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione giusta la corrispondenza appresso indicata: Qualifiche della carriera Qualifiche della carriera di concetto direttiva - - Segretario capo o revisore Direttore di segreteria di capo; prima classe o direttore di revisione di prima classe; Segretario principale o re- Direttore di segreteria di visore principale; seconda classe o diretto re di revisione di seconda classe; Primo segretario o primo Vice direttore di segrete revisore ria o vice direttore di revisione. La domanda di cui al precedente comma dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Agli impiegati che non domandino o non conseguano l'inquadramento di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 198, secondo e terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. All'inquadramento sara' provveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.