Art. 33.

     Conferimento dei posti disponibili nella carriera direttiva

  Al  conferimento  delle promozioni per i posti disponibili o che si
rendano  tali  per  effetto  della  prima applicazione della presente
legge   nelle   varie   qualifiche  della  carriera  direttiva  sara'
provveduto  dopo  effettuato  l'inquadramento  di  cui  al precedente
articolo 32 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della
legge stessa.
  Entro  lo  stesso termine la promozione alla qualifica di direttore
di  segreteria di prima classe o direttore di al comma precedente, si
consegue  con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 178 del
testo  unico  10  gennaio  1957,  n.  3,  salvo  quando  disposto dal
successivo.