Art. 33. Conferimento dei posti disponibili nella carriera direttiva Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche della carriera direttiva sara' provveduto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 32 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Entro lo stesso termine la promozione alla qualifica di direttore di segreteria di prima classe o direttore di al comma precedente, si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quando disposto dal successivo.