Art. 39. Riduzione del limite di anzianita' Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianita' di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli dei magistrati e del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo. Per effetto di questa disposizione non puo' essere conseguita piu' di una promozione.