Art. 39.

                 Riduzione del limite di anzianita'

  Nei  primi  tre  anni dall'entrata in vigore della presente legge i
limiti  di  anzianita'  di  servizio  richiesti per le promozioni nei
ruoli  dei  magistrati  e  del  personale  della Corte dei conti sono
ridotti di un anno e mezzo.
  Per  effetto di questa disposizione non puo' essere conseguita piu'
di una promozione.