Art. 43.

              Norme in materia di trattamento economico

Al  personale  della Corte dei conti, escluso quello di magistratura,
in  servizio  alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
attribuito,  con  decorrenza  dalla stessa data, un assegno personale
pensionabile,  non  riassorbibile,  pari  a quattro aumenti periodici
biennali,  nella  misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio
iniziale della qualifica di appartenenza alla data medesima.