Art. 44.

          Delega al Governo per l'emanazione di testi unici

  Entro  il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente
legge  il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  a  raccogliere e
coordinare  in  un  testo unico, avente valore di legge ordinaria, le
norme relative allo ordinamento della Corte dei conti ed allo statuto
dei magistrati e dell'altro personale della Corte.
  Entro  lo  stesso termine il Governo della Repubblica e' delegato a
raccogliere  e  coordinare  in altri due testi unici aventi valore di
legge  ordinaria, le norme relative al procedimento contenzioso e non
contenzioso innanzi alla Corte dei conti, apportando le modificazioni
necessarie per attuare i seguenti principi e criteri direttivi:
    1)   una  strutturazione  che,  nel  rispetto  dei  principi  del
contradditorio   e   della   motivazione   e  di  ogni  altra  regola
fondamentale del diritto processuale a tutela del cittadino, assicuri
un andamento piu' semplice e spedito della procedura dei giudizi;
    2)  una strutturazione delle procedure non contenziose che, anche
con  opportune  innovazioni  tecniche,  renda piu' rapidi i controlli
previsti dalla Costituzione e dalle leggi;
    3)  l'adeguamento  su base regionale dell'esercizio del controllo
alle esigenze del decentramento amministrativo.
  Il  Governo  della  Repubblica, nel predisporre la formulazione dei
testi  unici  di  cui  ai precedenti commi, ha facolta' di sentire le
sezioni riunite della Corte dei conti.
  I  testi  unici, indicati nei precedenti commi, saranno emanati con
decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  su  deliberazione  del
Consiglio  dei ministri, previo parere di una Commissione composta di
otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza proporzionale dei
Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere,
su  designazione  dei  presidenti dei Gruppi stessi, nonche' - per il
compedio  di  norme  relative  al  procedimento  nei giudizi - di due
professori   ordinari   di   materie  giuridiche  nelle  universita',
designati  dalla  competente  sezione  del  Consiglio superiore della
pubblica  istruzione,  e  di  due  avvocati  iscritti  all'albo delle
giurisdizioni superiori, designati dal Consiglio nazionale forense.