Art. 44. Delega al Governo per l'emanazione di testi unici Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative allo ordinamento della Corte dei conti ed allo statuto dei magistrati e dell'altro personale della Corte. Entro lo stesso termine il Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere e coordinare in altri due testi unici aventi valore di legge ordinaria, le norme relative al procedimento contenzioso e non contenzioso innanzi alla Corte dei conti, apportando le modificazioni necessarie per attuare i seguenti principi e criteri direttivi: 1) una strutturazione che, nel rispetto dei principi del contradditorio e della motivazione e di ogni altra regola fondamentale del diritto processuale a tutela del cittadino, assicuri un andamento piu' semplice e spedito della procedura dei giudizi; 2) una strutturazione delle procedure non contenziose che, anche con opportune innovazioni tecniche, renda piu' rapidi i controlli previsti dalla Costituzione e dalle leggi; 3) l'adeguamento su base regionale dell'esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo. Il Governo della Repubblica, nel predisporre la formulazione dei testi unici di cui ai precedenti commi, ha facolta' di sentire le sezioni riunite della Corte dei conti. I testi unici, indicati nei precedenti commi, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere di una Commissione composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei presidenti dei Gruppi stessi, nonche' - per il compedio di norme relative al procedimento nei giudizi - di due professori ordinari di materie giuridiche nelle universita', designati dalla competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e di due avvocati iscritti all'albo delle giurisdizioni superiori, designati dal Consiglio nazionale forense.