Art. 45.

                        Copertura della spesa

  All'onere  dipendente  dall'applicazione  della  presente legge per
l'esercizio  1960-61  si  provvedera'  per  quanto  concerne lire 350
milioni,  ed  anche  in deroga all'articolo 1 della legge 27 febbraio
1955,  n. 64, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle
modificazioni  in  materia  di  imposte di registro sui trasferimenti
immobiliari  di  cui  alla  legge  27 maggio 1959, numero 355. Per la
spesa  ulteriore,  con corrispondente aliquota delle maggiori entrate
derivanti  dalle  modifiche  al  regime  tributario  dei contratti di
appalto  e  delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della
imposta di registro.
  Il  Ministro  per  il  tesoro provvedera', con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1961

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA