Art. 5.

                       Delegazioni regionali.

  Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati
regionali  alle  opere  pubbliche  e  presso il Magistrato alle acque
assumono  la  denominazione di "Delegazioni regionali della Corte dei
conti".
  Le  Delegazioni  regionali  della  Corte  dei  conti  esplicano  le
attribuzioni  gia'  proprie degli Uffici distaccati c quelle previste
dalle norme sul decentramento amministrativo.
  La  Delegazione  con sede in Trieste esercita altresi' il controllo
sugli  atti,  i rendiconti e le contabilita' del commissario generale
del Governo per il territorio di Trieste.