Art. 5. Delegazioni regionali. Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di "Delegazioni regionali della Corte dei conti". Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni gia' proprie degli Uffici distaccati c quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo. La Delegazione con sede in Trieste esercita altresi' il controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilita' del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.