Art. 7.

            Titolari e reggenti le Delegazioni regionali.

  Al  controllo di competenza delle Delegazioni regionali e' delegato
un   consigliere   coadiuvato   dal   primo   referendario   preposto
all'ufficio.  Il  Presidente  della  Corte,  sentito  il Consiglio di
presidenza,  puo',  con  sua  ordinanza,  affidare  la reggenza della
delegazione  ad  un  primo referendario, al quale competeranno in tal
caso   tutti  i  poteri  spettanti,  secondo  le  norme  vigenti,  al
consigliere.
  I  consiglieri  dirigenti  le delegazioni ed i primi referendari ai
quali  ne  sia  affidata  la reggenza, sono collocati nella posizione
prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno
1946,  n.  37,  modificato  dall'articolo 7 del decreto legislativo 5
maggio 1948, n. 589.