Art. 7. Titolari e reggenti le Delegazioni regionali. Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali e' delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, puo', con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere. I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.