Art. 13.

  Le  tasse  scolastiche  di  ammissione, di frequenza, di esame e di
diploma  sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli
Istituti tecnici commerciali.
  Agli  alunni  puo',  inoltre  essere richiesto un contributo per il
consumo  di  materie  prime,  nonche'  un  deposito  di  garanzia per
eventuali danni.
  La misura del contributo e del deposito e' fissata dal Consiglio di
amministrazione.
  Il  Consiglio  di  amministrazione  puo' disporre la concessione di
premi e sussidi a favore degli allievi.