Art. 15.

  Il   riscontro   della   gestione   finanziaria   e  amministrativa
dell'Istituto  e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e'
nominato  dal  Ministro  per  la  pubblica  istruzione  e l'altro dal
Ministro per il tesoro.
  I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e
compiono  tutte  le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare
andamento della gestione dell'Istituto.
  I  revisori  sono  nominati  per la durata di un triennio e possono
essere confermati.